Malpractice sanitaria: accertata responsabilità esclusiva della struttura ospedaliera.

Roberto Buonfrate • 24 aprile 2026

Malpractice sanitaria: accertata responsabilità esclusiva della struttura ospedaliera.

Malpractice sanitaria: accertata responsabilità esclusiva della struttura ospedaliera.


Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, con Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c dell'01/04/2026, ha accolto integralmente la domanda risarcitoria proposta nel giudizio RG 3494/2022 nell’interesse di una Cliente  di Studio - Paziente vittima di malpractice sanitaria - accertando la responsabilità esclusiva della struttura ospedaliera pubblica convenuta per la ritenzione intra-addominale di materiale chirurgico (garze) a seguito di intervento operatorio del lontano 2009, derelizione in sito accertata e diagnosticata solo nel 2016 dopo anni di via via ingravescenti sofferenze.


Il Giudice ha valorizzato in modo determinante le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta in rinnovazione nel giudizio di merito, discostandosi dalle contestate e viziate conclusioni emerse in sede di accertamento tecnico preventivo, e ha ricostruito il nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”, ritenendo decisivi, tra gli altri, la complessità dell’intervento chirurgico e l’assenza di adeguata documentazione circa il conteggio delle garze utilizzate.


Di particolare rilievo è il rigetto delle difese avversarie  - ed in particolare della domanda riconvenzionale spiegata dalla struttura soccombente  nel tentativo di sottrarsi alla responsabilità addossandola ad altra primaria clinica privata, pure convenuta in giudizio, presso la quale la Paziente ebbe ad eseguire, con conta delle garze regolare, successivo intervento nel 2012  - nonché l’affermazione del principio per cui la mancata tracciabilità delle procedure di sicurezza intraoperatorie integra un significativo indice di responsabilità sanitaria.


In pieno accoglimento della domanda, a definizione dell'annosa vicenda il Tribunale ha quindi condannato la struttura pubblica al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato secondo i criteri delle Tabelle di Milano, oltre interessi e rivalutazione di sensibile incidenza, nonché alla rifusione integrale delle spese stragiudiziali, di mediazione obbligatoria, di istruzione preventiva e di lite, oltre che delle consulenze tecniche.



La pronuncia - altro prestigioso risultato di Studio - si segnala per la chiarezza nell’applicazione dei principi in tema di responsabilità medica e per il corretto utilizzo del criterio probabilistico nella ricostruzione del nesso causale, confermando l’importanza della prova tecnica e documentale nella tutela del paziente danneggiato.


Autore: Roberto Buonfrate 11 settembre 2025
🚀 Altro risultato importante per il nostro Studio: la scatola nera viene ulteriormente affermata quale prova decisiva in giudizio. Lo Studio ha rappresentato e difeso primaria Compagnia Assicurativa, convenuta dal ricorrente proprio Assicurato dinanzi al Giudice di Pace di Lecce nel giudizio R.G. n. 6873/2024, promosso dal preteso danneggiato a seguito di un sinistro stradale asseritamente verificatosi tra due autovetture .📑 La controversia ruotava pregiudizialmente intorno all’applicabilità o meno della CARD - procedura di indennizzo diretto (art. 149 Cod. Assicurazioni). Le risultanze della scatola nera installata sulla autovettura assicurata prodotte in giudizio a sostegno dell'eccezione di inapplicabilità della CARD per mancato urto diretto tra i veicoli coinvolti hanno escluso la registrazione di qualsivoglia urto diretto tra i veicoli .⚖️ Il Giudice di Pace di Lecce ha accolto l'eccezione pregiudiziale, riconoscendo che l’assenza di urto diretto tra i due veicoli esclude l’applicabilità della disciplina sull'indennizzo diretto ex art. 149 e che, in tali ipotesi, la legittimazione passiva spetta unicamente all’assicuratore del responsabile civile ai sensi dell’art. 144 Cod. Ass.ni .🏆 Risultato raggiunto: l’eccezione sollevata è stata pienamente accolta, con la totale estromissione della Compagnia dal giudizio. Un ulteriore successo che conferma come la tecnologia e la scatola nera rappresentino alleati fondamentali per la verità processuale e per l’applicazione corretta delle norme in materia di responsabilità civile e assicurativa.
20 febbraio 2025
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025, n. 40, il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n.12, che definisce e integra il sistema nazionale di risarcimento del danno alla persona derivante da lesioni alla salute. Dopo un lungo periodo di attesa, la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) diventa legge, regolando la liquidazione futura dei valori pecuniari da attribuire alle cd. macrolesioni (ovvero menomazioni gravi, comprese tra dieci e cento punti di invalidità biologica) derivanti da illeciti quali sinistri stradali o errori sanitari. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 5 marzo 2025. Il DPR contenente la T.U.N., che attua l'art. 138, comma 1, lettera b) del Codice delle assicurazioni private, è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 25 novembre 2024, dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 ottobre 2024. L'approvazione del provvedimento rappresenta una grande conquista giuridica, che persegue l'obiettivo di garantire da un lato «l'uniformità, l'omogeneità e la certezza nella liquidazione dei danni non patrimoniali» e, dall'altro, «la calcolabilità e la prevedibilità dei relativi costi, in funzione di una più rapida e meno conflittuale definizione delle richieste risarcitorie dei danneggiati». D'ora in poi, la Tabella Unica Nazionale dovrà essere applicata nei procedimenti relativi alla RCA e alla responsabilità medica, sostituendo le varie tabelle pretorie utilizzate dalle principali Corti di merito, e solo ai sinistri stradali e agli eventi clinici verificatisi dopo la data di entrata in vigore del decreto, anche se la giurisprudenza, per le ipotesi di applicazione intertemporale della tabella delle “microlesioni”, ha affermato il principio inverso, ovvero che «l'esigenza di uniformare tutti i risarcimenti dovrebbe prevalere sulla genesi del danno, con applicazione retroattiva, quindi, della tabella di legge ai giudizi in corso e sino al giudicato» (Cass. n. 28990/2019). Il nuovo sistema di calcolo non si limita a considerare il danno biologico permanente, ma include anche il danno temporaneo, quello morale e, in casi specifici, consente una personalizzazione del risarcimento in base alle particolari circostanze del danno subito. I valori complessivi del danno non patrimoniale permanente sono di poco inferiori a quelli delle Tabelle di Milano, mentre più sensibile è la riduzione della liquidazione del danno biologico temporaneo ai sensi dell'art. 3, che richiama l'art. 139, commi 1, lettera b), e 5, d.lgs. n. 209/2005.
Autore: Roberto Buonfrate 20 novembre 2024
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