Malpractice sanitaria: accertata responsabilità esclusiva della struttura ospedaliera.
Malpractice sanitaria: accertata responsabilità esclusiva della struttura ospedaliera.

Malpractice sanitaria: accertata responsabilità esclusiva della struttura ospedaliera.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, con Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c dell'01/04/2026, ha accolto integralmente la domanda risarcitoria proposta nel giudizio RG 3494/2022 nell’interesse di una Cliente di Studio - Paziente vittima di malpractice sanitaria - accertando la responsabilità esclusiva della struttura ospedaliera pubblica convenuta per la ritenzione intra-addominale di materiale chirurgico (garze) a seguito di intervento operatorio del lontano 2009, derelizione in sito accertata e diagnosticata solo nel 2016 dopo anni di via via ingravescenti sofferenze.
Il Giudice ha valorizzato in modo determinante le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta in rinnovazione nel giudizio di merito, discostandosi dalle contestate e viziate conclusioni emerse in sede di accertamento tecnico preventivo, e ha ricostruito il nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”, ritenendo decisivi, tra gli altri, la complessità dell’intervento chirurgico e l’assenza di adeguata documentazione circa il conteggio delle garze utilizzate.
Di particolare rilievo è il rigetto delle difese avversarie - ed in particolare della domanda riconvenzionale spiegata dalla struttura soccombente nel tentativo di sottrarsi alla responsabilità addossandola ad altra primaria clinica privata, pure convenuta in giudizio, presso la quale la Paziente ebbe ad eseguire, con conta delle garze regolare, successivo intervento nel 2012 - nonché l’affermazione del principio per cui la mancata tracciabilità delle procedure di sicurezza intraoperatorie integra un significativo indice di responsabilità sanitaria.
In pieno accoglimento della domanda, a definizione dell'annosa vicenda il Tribunale ha quindi condannato la struttura pubblica al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato secondo i criteri delle Tabelle di Milano, oltre interessi e rivalutazione di sensibile incidenza, nonché alla rifusione integrale delle spese stragiudiziali, di mediazione obbligatoria, di istruzione preventiva e di lite, oltre che delle consulenze tecniche.
La pronuncia - altro prestigioso risultato di Studio - si segnala per la chiarezza nell’applicazione dei principi in tema di responsabilità medica e per il corretto utilizzo del criterio probabilistico nella ricostruzione del nesso causale, confermando l’importanza della prova tecnica e documentale nella tutela del paziente danneggiato.





